ISLAM: Costituzione di Medina

Costituzione dello Stato Islamico di MEDINA (630 d.C.) stilato dal profeta dell’Islam

Un estratto dal libro: “Analisi costituzionale della Costituzione di Medina”,(Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri)

In Italia hanno fondato tre partiti politici Islamici: il primo a Albenga, fondato dall’UCOII nel 2017 e, nel gennaio 2020 sono stati fondati due partiti islamici, rispettivamente  a Magenta (Mi) ed un altro in in Sicilia. La Costituzione di Medina è ilmodello che dovranno imporre a noi italiani. Iniziamo a guardarlo.

Dagli storici di rilievo islamico mondiale, ci viene detto che Maometto redasse la Prima Costituzione scritta, della storia umana.
Ma ciò è storicamente dimostrato, è azzardato.  Questo documento qui tradotto è facilmente disponibile nelle migliori librerie islamiche e su Amazon.
Domande ipotetiche:

I politici musulmani  guarderebbero ad instaurare nel nostro Paese prima o poi? Inoltre parole, sopraffazione e usurpazione col sangue.
E se questo documento storico è ignorato sul serio dai nostri governanti, cosa accadrà un giorno?
Maometto uomo di pace?!!
Come può essere un uomo di pace Maometto se ha cacciato, o sterminato, le tre principali tribù israelite a Medina fra il AD 624 – 627?

La loro replica è che fosse autorizzato a farlo poiché avevano rinnegato la loro adesione al Trattato di Medina. In realtà non commisero alcun tradimento, in quanto, tanto per cominciare, gli Ebrei non furono parte di alcuna relazione o trattato con Maometto.

ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE DI MEDINA

Art. 1 Documento Costituzionale.
Questo è un documento costituzionale dato da Maometto (Pace sia su di lui), il profeta,(Messaggero di Dio).

Art. 2 Sudditi Costituzionali dello Stato.
(Questo sarà un patto) tra i musulmani di Quraysh, la gente di Yathrib (i cittadini di Medina) e quanti li seguiranno e si uniranno loro (politicamente) e combatteranno con loro. (Tutte queste comunità saranno sudditi costituzionali dello stato islamico).

Art. 3 Formazione della Nazionalità Costituzionale.
Le comunità menzionate in precedenza formuleranno una Unità Costituzionale distinta da (altri) popoli.

Art. 4 Convalida e Applicazione delle precedenti leggi tribali del danaro di sangue per gli esuli Quraysh.
Gli esuli da Quraysh saranno responsabili della loro regione e, in base alle loro pratiche consuetudinarie condivise, pagheranno insieme il danaro di sangue in mutua collaborazione, e ogni gruppo assicurerà la liberazionedei propri prigionieri con un riscatto. Inoltre, lo scambio fra i credenti sarà in accordo con i principi riconosciuti della legge e la giustizia.

Art. 5 Convalida della precedente legge del danaro di sangue per Banu Auf.
E gli esuli da Banu Auf saranno responsabili della loro regione e, in base alle loro pratiche consuetudinarie condivise, pagheranno insieme il danaro di sangue in mutua collaborazione, e ogni gruppo assicurerà la liberazione dei propri prigionieri con un riscatto. Inoltre, lo scambio fra i credenti sarà in accordo con i principi riconosciuti della legge e la giustizia.

Art. 6 Convalida della precedente legge del danaro di sangue per Banu Harith.
E gli esuli da Banu Harith saranno responsabili della loro regione e, in base alle loro pratiche consuetudinarie condivise, pagheranno insieme il danaro di sangue in mutua collaborazione, e ogni gruppo assicurerà la liberazione dei propri prigionieri con un riscatto. Inoltre, lo scambio fra i credenti sarà in accordo con i principi riconosciuti della legge e la giustizia.

Art. 7 Convalida della precedente legge del danaro di sangue per Banu Saida.
E gli esuli da Banu Saida saranno responsabili della loro regione e, in base alle loro pratiche consuetudinarie condivise, pagheranno insieme il danaro di sangue in mutua collaborazione, e ogni gruppo assicurerà la liberazione dei propri prigionieri con un riscatto. Inoltre, lo scambio fra i credenti sarà in accordo con i principi riconosciuti della legge e la giustizia.

Art. 8 Convalida della precedente legge del danaro di sangue per Banu Jusham.
E gli esuli da Banu Jusham saranno responsabili della loro regione e, in base alle loro pratiche consuetudinarie condivise, pagheranno insieme il danaro di sangue in mutua collaborazione, e ogni gruppo assicurerà la liberazione dei propri prigionieri con un riscatto. Inoltre, lo scambio fra i credenti sarà in accordo con i principi riconosciuti della legge e la giustizia.

Art. 9 Convalida della precedente legge del danaro di sangue per Banu Najjar.
E gli esuli da Banu Najjar saranno responsabili della loro regione e, in base alle loro pratiche consuetudinarie condivise, pagheranno insieme il danaro di sangue in mutua collaborazione, e ogni gruppo assicurerà la liberazione dei propri prigionieri con un riscatto. Inoltre, lo scambio fra i credenti sarà in accordo con i principi riconosciuti della legge e la giustizia.

Art. 10 Convalida della precedente legge del danaro di sangue per Banu Amr.
E gli esuli da Banu Amr saranno responsabili della loro regione e, in base alle loro pratiche consuetudinarie condivise, pagheranno insieme il danaro di sangue in mutua collaborazione, e ogni gruppo assicurerà la liberazione dei propri prigionieri con un riscatto. Inoltre, lo scambio fra i credenti sarà in accordo con i principi riconosciuti della legge e la giustizia.

Art. 11 Convalida della precedente legge del danaro di sangue per Banu Nabeet.
E gli esuli da Banu Nabeet saranno responsabili della loro regione e, in base alle loro pratiche consuetudinarie condivise, pagheranno insieme il danaro di sangue in mutua collaborazione, e ogni gruppo assicurerà la liberazione dei propri prigionieri con un riscatto. Inoltre, lo scambio fra i credenti sarà in accordo con i principi riconosciuti della legge e la giustizia.

Art. 12 Convalida della precedente legge del danaro di sangue per Banu Aws.
E gli esuli da Banu Aws saranno responsabili della loro regione e, in base alle loro pratiche consuetudinarie condivise, pagheranno insieme il danaro di sangue in mutua collaborazione, e ogni gruppo assicurerà la liberazione dei propri prigionieri con un riscatto. Inoltre, lo scambio fra i credenti sarà in accordo con i principi riconosciuti della legge e la giustizia.

Art. 13 Applicazione imparziale della legge e giustizia per tutte le comunità.
E ogni gruppo assicurerà la liberazione dei propri prigionieri facendo sì che l’applicazione della legge e giustizia fra i credenti sia imparziale.

Art. 14 Proibizione di lassismo nell’applicazione della legge.
I credenti non trascureranno un debitore fra di loro, ma lo aiuteranno a pagare il proprio riscatto in base a quanto reputato equo.

Art. 15 Proibizione di favoritismo ingiusto.
Un musulmano non stringerà un’alleanza con un socio di (un altro) musulmano, senza il suo consenso.

Art. 16 Resistenza collettiva contro l’ingiustizia, la tirannia e la malversazione.
I credenti opporranno resistenza collettiva contro chiunque sorga in ribellione, tenti di accaparrarsi alcunché con la forza, violi una promessa o cerchi di diffondere malversazione fra i credenti. Tale resistenza collettiva dovrà attuarsi anche se il responsabile è il figlio di uno di loro.

Art. 17 Proibizione dell’omicidio di un musulmano da parte di un musulmano.
Un credente non ucciderà (un altro) credente (in rappresaglia) per un non credente, né aiuterà un non credente contro un credente.

Art. 18 Garanzia di pari diritto alla protezione della vita per tutti i musulmani.
La sicurezza di Dio (garantita sotto questa costituzione) è una. Tale protezione può essere conferita persino dal più umile dei credenti (sarebbe ugualmente vincolante per tutti).

Art. 19 Identità distintiva dei Musulmani a fronte di altre comunità costituzionali.
I credenti si assoceranno a un altro, contro tutti gli altri popoli (del mondo).

Art. 20 Le minoranze non Musulmane (Ebrei) hanno lo stesso diritto alla protezione della vita (come i Musulmani).
Un Ebreo che ci ubbidisce (lo Stato) godrà dello stesso diritto alla protezione della vita (come per i credenti), fin quando lui (Ebreo) non infligga un torto (ai credenti) e non aiuti (altri) contro di loro.

Art. 21 Garanzia di pace e sicurezza per tutti i Musulmani sulla base dell’uguaglianza e la giustizia.
Per certo, la pace garantita dai credenti sarà una. Se vi è una qualsiasi guerra nella via di Allah, nessun credente firmerà un trattato di pace (col nemico) salvo con altri credenti, a meno che si basi sull’uguaglianza ed equità fra tutti.

Art. 22 Legge di esenzione per gli alleati di guerra.
Ogni nostro alleato di guerra riceverà turni di esenzione (in sella) in tutti i doveri militari.

Art. 23 Legge di vendetta per i Musulmani in caso di spargimento di sangue nella via di Allah.
I credenti eseguiranno la vendetta gli uni per gli altri in caso di spargimento di sangue nella via di Allah.

Art. 24 L’Islam è il codice di vita più eccelso.
Tutti i credenti timorati di Dio sono sotto la guida più corretta ed eccelsa dell’Islam.

Art. 25 Proibizione di fornire sicurezza di vita e proprietà al nemico.
Nessun idolatra (o qualsiasi non credente fra le tribù di Madina) darà protezione per la proprietà e la vita a (qualsiasi) Quraysh (a causa della loro ostilità verso lo Stato di Madina) né interverrà per suo conto contro qualsiasi credente.

Art. 26 Applicazione della legge di rappresaglia contro l’omicida di un musulmano.
Quando chiunque uccida intenzionalmente un credente, in flagranza di reato, sarà ucciso in rappresaglia, a meno che gli eredi della vittima siano soddisfatti dal danaro di sangue. Tutti i credenti si ergeranno determinati contro l’omicida e nulla sarà loro lecito se non opporsi a lui.

Art. 27 Nessuna protezione o concessione per chi malversa o sovverte la costituzione.
Un credente che crede in Dio e nell’Aldilà, e concorda con i contenuti di questo documento, non fornirà alcuna protezione o concessione a quanti saranno rei di malversazione e sovversione contro questa costituzione. Quanti lo faranno, affronteranno la maledizione e ira di Dio nel Giorno della Risurrezione. Inoltre, non sarà accettato nulla da loro come compensazione o restituzione (nella vita a venire).

Art. 28 L’autorità finale e assoluta nelle dispute risiede in Allah onnipotente e nel Profeta Maometto (Pace sia su di loro).
Quando chiunque di voi abbia orientamenti differenti, la disputa sarà deferita ad Allah Onnipotente e al Profeta Maometto (Pace sia su di loro) (poiché ogni autorità finale e assoluta risiede in loro).

Art. 29 Obbligo proporzionale dei cittadini non Musulmani (gli Ebrei) alla copertura delle spese di guerra.
Gli Ebrei (minoranze non Musulmane) saranno soggetti all’obbligo proporzionale di copertura delle spese di guerra insieme ai credenti, fin quando (gli Ebrei) continueranno a combattere con loro.

Art. 30 Garanzia di libertà religiosaer i Musulmani e le minoranze non Musulmane (gli Ebrei).
Gli Ebrei di Banu Awf (minoranze non Musulmane) saranno considerati una comunità insieme ai credenti. Sarà loro garantito il diritto alla liberà religiosa insieme ai Musulmani. Il diritto sarà conferito anche ai loro associati, salvo quanti siano colpevoli di oppressione o violatori di trattati. Questi arrecheranno il male solo su se stessi e le loro famiglie.

Art. 31 Uguaglianza di diritti degli Ebrei di Banu Najjar agli Ebrei di Banu Awf.
Gli Ebrei di Banu Najjar godranno degli stessi diritti garantiti agli Ebrei di Banu Awf.

Art. 32 Uguaglianza di diritti degli Ebrei di Banu Harith agli Ebrei di Banu Awf.
Gli Ebrei di Banu Harith godranno degli stessi diritti garantiti agli Ebrei di Banu Awf.

Art. 33 Uguaglianza di diritti degli Ebrei di Banu Sa’ida agli Ebrei di Banu Awf.
 Gli Ebrei di Banu Sa’ida godranno degli stessi diritti garantiti agli Ebrei di Banu Awf.

Art. 34 Uguaglianza di diritti degli Ebrei di Banu Jusham agli Ebrei di Banu Awf.
 Gli Ebrei di Banu Jusham godranno degli stessi diritti garantiti agli Ebrei di Banu Awf.

Art. 35 Uguaglianza di diritti degli Ebrei di Banu Aws agli Ebrei di Banu Awf.
Gli Ebrei di Banu Aws godranno degli stessi diritti garantiti agli Ebrei di Banu Awf.

Art. 36 Uguaglianza di diritti degli Ebrei di Banu Tha’laba agli Ebrei di Banu Awf.
Gli Ebrei di Banu Tha’laba godranno degli stessi diritti garantiti agli Ebrei di Banu Awf, salvo quanti siano colpevoli di oppressione o violatori di trattati. Questi arrecheranno il male solo su se stessi e le loro famiglie.

Art. 37 Uguaglianza di diritti per Jafna, discendente di Banu Tha’laba, agli Ebrei di Banu Awf.
 Jafna, discendente di Banu Tha’laba, godrà degli stessi diritti garantiti a Banu Tha’laba.

Art. 38 Uguaglianza di diritti degli Ebrei di Banu Shutayba agli Ebrei di Banu Awf.
Gli Ebrei di Banu Shutayba godranno degli stessi diritti garantiti agli Ebrei di Banu Awf. Dovrà esservi rispetto totale (di questa costituzione) senza alcuna violazione (delle sue clausole).

Art. 39 Uguaglianza di diritti per tutti gli associati della tribù Tha’laba.
Tutti gli associati di Banu Tha’laba godranno degli stessi diritti garantiti a Banu Tha’laba.

Art. 40 Uguaglianza di diritti per tutti i discendenti degli Ebrei.
Le future generazioni degli Ebrei godranno degli stessi diritti garantiti (agli Ebrei).

Art. 41 Il comando e autorità finali nelle spedizioni militari risiede nel Profeta Maometto (Pace sia su di lui/loro).
Per certo, nessuno degli alleati avanzerà (in una spedizione militare) senza il permesso del Profeta Maometto (Pace sia su di lui/loro) (nel quale risiedono il comando e autorità finali).

Art. 42 Nessuna eccezione per la legge di rappresaglia.
Non ci sarà alcun impedimento per chiunque desideri vendicare una perdita.

Art. 43 Responsabilità per l’omicidio colposo.
Chiunque commetta un omicidio colposo ne sarà responsabile insieme ai propri famigliari, ma è esentato se uccide un crudele. Per certo, Allah (è l’Aiuto Fidato) sostiene quanti aderiscono completamente a questacostituzione.

Art. 44 Responsabilità separata per le spese di guerra.
Gli Ebrei e i Musulmani sosterranno separatamente le proprie spese di guerra.

Art. 45 Obbligo di aiuto reciproco in caso di guerra.
Ci sarà mutuo ausilio contro quanti muovo guerra agli alleati di questo documento.

Art. 46 Mutua consultazione e relazione onorevole.
Tra alleati ci sarà mutua consultazione e relazione onorevole, oltre all’adempimento, e non la violazione, di tutte le promesse.

Art. 47 Legge di proibizione di tradimento e aiuto all’oppresso.
Nessuno violerà la promessa al suo alleato e, per certo, si darà aiuto all’oppresso.

Art. 48 Anche gli Ebrei (minoranze non Musulmane) dovranno sostenere finanziariamente lo Stato durante un conflitto militare.
Gli Ebrei (minoranze non Musulmane) insieme ai credenti sosterranno finanziariamente lo Stato durante un conflitto militare.

Art. 49 Proibizione di conflitti e spargimento di sangue fra le varie comunità dello Stato.
La valle di Yathrib è sacra e sarà proibito combattere e spargere sangue fra le varie comunità dello Stato.

Art. 50 Uguale diritto di protezione alla vita sarà garantito ai chiunque benefici della protezione costituzionale.
Alla persona che beneficia della protezione costituzionale si garantirà un uguale diritto di protezione alla vita fin quando non commetterà alcun male e non agisca da traditore.

Art. 51 Legge di protezione per la donna.
Alla donna non si darà alcuna protezione senza il consenso della sua famiglia.

Art. 52 L’autorità di Allah e del Profeta Maometto (Pace sia su di loro) sarà finale e assoluta in ogni disputa che sfoci in lite.
Per certo, se fra le parti di questo documento sorga una qualsiasi disputa che si teme possa sfociare in lite, si deferirà a Dio e Maometto (Pace sia su di loro), il Messaggero di Dio, per la risoluzione finale e assoluta. Per certo, Dio è il Garante dell’osservanza fedele dei contenuti di questa costituzione (che sarà assicurata dallo Stato).

Art. 53 Nessun rifugio per i nemici dello Stato né per i loro alleati.
Non vi sarà alcun rifugio per i Quraysh (i nemici dello Stato) né per i loro alleati.

Art. 54 Responsabilità solidale di difesa in caso di attacco allo Stato.
I Musulmani e gli Ebrei saranno solidalmente responsabili nella difesa (dello Stato di) Madina contro qualsiasi attacco dall’esterno.

Art. 55 Obbligo di osservanza del trattato di pace per ogni alleato.
Gli Ebrei saranno tenuti a osservare e aderire a qualsiasi trattato di pace siano invitati. Allo stesso modo, si imporrà anche ai Musulmani di osservare e aderire a qualsiasi trattato di pace siano invitati.

Art. 56 Nessun trattato sospenderà o negherà la responsabilità della protezione dela religione islamica.
Allo stesso modo si imporrà ai Musulmani di osservare e aderire a qualsiasi trattato di pace siano invitati),ma nessun trattato impedirà loro di combattere per la protezione dei loro Deen.

Art. 57 Ogni membro del trattato sarà responsabile per la difesa of its facing direction.
(Attenzione: non so cosa si intenda per its facing direction). Ogni sottoscrittore del trattato sarà responsabile per le misure e le clausole della difesa of its facing direction.

Art. 58 I principali membri costitutivi di questo documento e i loro associati possederanno analogo status costituzionale.
Gli Ebrei di Aws (uno dei principali membri costitutivi di questo documento) e i loro alleati possederanno l’analogo status costituzionale degli altri membri di questo documento, a condizione di piena sincerità e onestà nei rapporti con gli altri membri.

Art. 59 Nessun membro avrà diritto di violare la costituzione.
Nessun membro avrà diritto di violare la costituzione. Chiunque sia reo di crimine sarà considerato responsabile per il suo solo atto.

Art. 60 Il favore di Allah Onnipotente sarà condizionato all’osservanza della costituzione.
Per certo, Dio è il Garante dell’osservanza fedele dei contenuti di questa costituzione (che sarà assicurata dallo Stato).

Art. 61 Nessun traditore od oppressore avrà diritto di protezione in base a questo documento.
Per certo, questo documento costituzionale non proteggerà alcun traditore od oppressore.

Art. 62 Tutti i cittadini pacifici saranno in una protezione certa e sicura.
Per certo, a chiunque vada (a una spedizione militare) si fornirà sicurezza e (lo stesso) vale per chiunque resti a Madina, salvo quanti commettano oppressione o violino i contenuti di questa costituzione.

Art. 63 Allah e il suo Profeta Maometto (Pace sia su di loro) sono i protettori dei cittadini pacifici di Madina che rispetteranno la costituzione.
Per certo, Allah e il Profeta Maometto (Pace sia su di loro), il Messaggero di Dio, sono i protettori dei buoni cittadini e di quanti temono Allah.  – Fin qui la Costituzione di Medina-

Esegesi

La “Costituzione di Medina” presenta più di qualche problematica.
Innanzitutto, il manoscritto più antico in nostro possesso viene dalla versione più conosciuta della Costituzione che si trova nelle pagine di Ibn Ishaq’s ‘Sirah Rasul Allah’, o piuttosto dalla compilazione Ibn Hisham’s, morto in 833 d.C., quindi 200 anni dopo il fatto.

Compilatori successivi della tradizione del profeta sembrano aver soppresso questo trattato, che infatti non si riscontra nelle opere ultime di al-Waqidi, al-Baladhuri o al-Tabari. Pertanto, non sapremo mai se il documento sia autentico o meno, oppure se sia stato rivisitato nel tempo, ovvero persino inventato nel IX secolo al fine di conferire legittimità all’autorità di Maometto sugli Ebrei. È singolare che nell’ambito delle fonti israelitiche, cioè l’altra metà della popolazione per cui il documento fu redatto, non se ne trova traccia. Se si trattava di un patto fra i due gruppi, come mai lo riscontriamo in uno solo?

La risposta potrebbe individuarsi nel contenuto. Gli articoli 1, 28, 52, 60 e 63, presuppongono tutti che ad Allah, il dio del Corano, e al loro profeta Maometto, sia conferita autorità assoluta sulla costituzione, non solo su come interpretarla, ma anche applicarla.

Quale Ebreo considererebbe Allah come proprio dio, o Maometto che lo rappresenti come suo profeta? Uri Rubin, nella sua critica della Costituzione di Medina (rimando al suo articolo ben argomentato www.academia.edu/6572958/ (registrati al sito e scarica documento pdf), asserisce con forza che gli articoli 1 e 25 implichino con chiarezza come i firmatari di questo trattato fossero tutti membri della “Umma” che, a suo parere, non era necessariamente territoriale, ma possedeva connotazioni religiose, interpretando qui l’umma come la “umma dei credenti”. Rubin suggerisce che questo doveva far sentire gli Ebrei inclusi nella comunità, quando, in realtà, sarebbe stato ancor più arduo per qualsiasi israelita partecipare in tale trattato se all’epoca fosse stato considerato parte della Umma musulmana, un fatto che sembra essere stato preso molto seriamente dalle tre principali tribù israelite allora residenti a Medina. Mi spiego. Se si analizza la costituzione, i primi dieci articoli affrontano l’identità dei Musulmani a Medina, mentre gli articoli 25 – 30, e 46, identificano gli Ebrei solo come clienti Arabi, suggerendo uno status inferiore. L’aspetto curioso è che le tre tribù israelite più importanti a Medina (Banu Qaynuqa, Banu Nadir, e Banu Qurayza) sono del tutto assenti e prive di identificazione, malgrado il documento riporti 67 nomi israeliti, il che implica, stando a Uri Rubini, che non rientrarono in questo patto fra Musulmani ed Ebrei. Come mai?

Forse perché rifiutarono di firmarlo per i motivi addotti in precedenza. Di conseguenza, questa costituzione ha ben poco a che vedere con loro. Questo allora aiuta quanti di noi contrastano la nozione buonista che l’Islam sia una religione di pace, o che Maometto fosse un uomo di pace. Quando me lo sento ripetere, la mia domanda è: come può essere un uomo di pace se ha cacciato, o sterminato, le tre principali tribù israelite a Medina fra il AD 624 – 627? La loro replica è che fosse autorizzato a farlo poiché avevano rinnegato la loro adesione al Trattato di Medina. Ora però è palmare che non commisero alcun tradimento, in quanto, tanto per cominciare, non furono parte di alcuna relazione o trattato con Maometto.

QUAL’E’ LA PRIMA COSTITUZIONE Scritta della storia umana?

[B] E’ improbabile che si tratti della prima costituzione scritta di tutti i tempi, come cita il titoletto. La pretesa non tiene conto della Costituzione Babilonese, stilata durante il regno del re Hammurabi (o Hammu-Rapi), che regnò dal 1792 al 1750 a.C. Famoso è lo ‘stele Codice di Hammurabi, esposto a Louvre. In base a tale documento, il cittadino babilonese aveva perciò la possibilità di verificare la propria condotta secondo le leggi del sovrano, e quindi di evitare determinati comportamenti, o di scegliere di attuarli a suo rischio e pericolo. Per la prima volta nella storia del diritto, i comportamenti sanzionabili e le eventuali pene vengono resi noti a tutto il popolo. Il codice fa un larghissimo uso della Legge del taglione, ben nota nel mondo giudaico-cristiano per essere anche alla base della legge del profeta Mosè. La pena per i vari reati è infatti spesso identica al torto o al danno provocato: occhio per occhio, dente per dente. Ad esempio la pena per l’omicidio è la morte: se la vittima però è il figlio di un altro uomo, all’omicida verrà ucciso il figlio; se la vittima è uno schiavo, l’omicida pagherà un’ammenda, commisurata al “prezzo” dello schiavo ucciso. Il codice suddivide la popolazione in tre classi: il cittadino a pieno titolo (nobili), semilibero (meschino) e lo schiavo, che poteva essere acquistato e venduto.

[C] La Costituzione degli Etruschi (italiani) che traeva dai libri sacri ogni pubblico provvedimento e si presentava al popolo con lo stesso grado d’autorità divina. Per comandamenti e precetti categorici era in essa prescritta l’ edificazione delle città e dei templj, la consacrazione delle mura e delle porte, la distribuzione civile del popolo, gli ordini della milizia; in fine tutto ciò che riguardava alla salute, sicurezza e difesa del comune….o in pace o in guerra perchè i cittadini combattano più coraggiosamente, fino a sacrificare la vita per ultima difesa.

[D] Un’altra costituzione è quella dell’impero persiano (500 a.C. ca.), fatto che coincide con il definitivo inserimento delle popolazioni vicino-orientali in un’articolazione storica sopraregionale.

Traduzione della Costituzione a cura di Francesco Maggio.

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